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D. 16/01/2002 n. 1/2002

h) le stazioni appaltanti devono trasmettere le relazioni sul comportamento delle imprese esecutrici dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di compilazione del relativo conto finale previsto dall'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni

i) le stazioni appaltanti che, alla data di pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non abbiano trasmesso le relazioni sul comportamento delle imprese esecutrici, in relazione a lavori per i quali il conto finale previsto dall'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni č stato compilato dopo la data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (1 marzo 2000), devono provvedere a trasmettere le relazioni stesse entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

j) la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici di lavori pubblici deve essere inviata per i soli lavori conseguenti ad appalti di importo superiore a euro 150.000 (L. 290.440.500) e, nel caso di associazioni temporanee oppure di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile o di gruppi europei di interesse economico di cui all'art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis) della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, deve riguardare ciascuna delle imprese associate o consorziate

k) l'accesso all'elenco su base regionale delle imprese qualificate avviene collegandosi al sito dell'Autoritā per la vigilanza sui lavori pubblici (www.autoritalavoripubblici.it) nell'apposita sezione "Altri servizi" sottosezione "Qualificazione"

l) le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, a partire dalla data del 1 marzo 2002, potranno acquisire le notizie, le informazioni ed i dati riguardanti le imprese qualificate e relativi alle lettere da a) a d) e da n) a t) del punto 3 delle premesse di cui alla precedente parte I della presente determinazione collegandosi al sito dell'Autoritā per la vigilanza sui lavori pubblici (www.autoritalavoripubblici.it) nell'apposita sezione "Servizi per utenti registrati" sottosezione "Casellario informatico"

m) le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, per accedere al casellario informatico, dovranno preliminarmente richiedere per via telematica il rilascio della Userid e della Password collegandosi al sito dell'Autoritā per la vigilanza sui lavori pubblici (www.autoritalavoripubblici.it) nell'apposita sezione "Servizi per utenti registrati" sottosezione "Casellario informatico"

n) l'Autoritā per la vigilanza sui lavori pubblici provvederā all'invio della Userid e della Password direttamente alla stazione appaltante richiedente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno

o) i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni possono, con riferimento ad imprese che abbiano partecipato a gare da essi indette e ricadenti nella disciplina di cui alla Legge stessa, richiedere all'Autoritā per la vigilanza sui lavori pubblici le notizie e le informazioni relative alle lettere da n) a t) del punto 3 delle premesse di cui alla precedente parte I della presente determinazione e contenute nel casellario informatico, mentre possono conoscere direttamente i dati relativi alle lettere da a) a d) delle predette premesse in quanto questi sono resi pubblici tramite gli elenchi su base regionale.

Roma, 16 gennaio 2002 Il Presidente: Garri

 

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